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dott. ric. Emanuele Comi

Dottore Commercialista (n. 422/A dell'ODCEC di Lecco) e Dottore di ricerca in diritto pubblico e tributario all'Università di Bergamo

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Il contenzioso tributario e la consulenza

Mi occupo essenzialmente di contenzioso tributario e di consulenza in ambito fiscale.
La giurisprudenza ha – in alcuni casi – riconosciuto natura confessoria alle dichiarazioni rese dal contribuente ai verificatori (cfr. Corte Cass., sez. V civ., sent. 17 settembre 2009, n. 20009) e diverse previsioni normative introducono importanti preclusioni procedimentali e processuali che possono pregiudicare incisivamente le questioni deducibili successivamente (come, ad esempio, quelle previste dall’art. 32, comma 3 d.P.R. n. 600/1973 e dall’art. 17-bis d.lgs. n. 546/1992 introdotto nel 2011). A questo proposito, lo stesso “statuto del contribuente” (L. n. 212/2000) – valutati tali essenziali profili – riconosce la possibilità di farsi assistere da un professionista già durante le verifiche fiscali (art. 12 Legge 27 luglio 2000, n. 212).
Già nella semplice fase procedimentale del controllo da parte dei diversi organi e uffici dell’Amministrazione, l’assistenza del professionista riveste a mio parere un ruolo fondamentale, poiché tale momento delinea spesso la pretesa impositiva nel successivo esercizio dei poteri amministrativi e sulle controversie che possono insorgere iniziano ad essere introdotti elementi che l’Ufficio deve valutare.
Ancora, la natura peculiare del giudizio tributario, definito dalla stessa Corte di Cassazione come un giudizio di “impugnazione-merito” (tra le molte, Corte Cass., sez. V civ., sent. 16 maggio 2007 n. 11217 e 6 agosto 2008, n. 21184) richiede particolare attenzione sia agli aspetti di legittimità del provvedimento amministrativo che ai profili di merito della quantificazione della pretesa impositiva.
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In secondo luogo, il carattere tendenzialmente non modificabile delle censure svolte nel ricorso introduttivo del giudizio (ai sensi dell’art. 18, comma 2 d.lgs. n. 546/1992 i motivi devono essere indicati già nell’atto di ricorso e non è più possibile un’integrazione postuma come avveniva in costanza del vecchio rito previsto dal d.P.R. n. 636/1972) impone altresì una notevole cautela e ponderazione, per evitare di incorrere in decadenze o preclusioni processuali che potrebbero compromettere l’esito del giudizio.
In ultimo, anche il superamento delineato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione della tipicità degli atti impugnabili nel processo tributario ex art. 19 l.lgs. n. 546/1992 (si veda, ad esempio, Corte Cass., 5 ottobre 2012, n. 17010) richiede di interrogarsi costantemente sulla natura dell’atto ricevuto per evitare implicite acquiescenze e pericolose inammissibilità del successivo ricorso.
Offro, quindi, ai clienti e ai colleghi che lo desiderano un personale supporto nello studio e nell’analisi dei profili tributari e fiscali delle questioni, sia in fasi che precedono l’eventuale procedimento amministrativo dell’Amministrazione Finanziaria, sia nelle fasi procedimentali e processuali che potrebbero seguire.

Antonio Canova, Allegoria della giustizia, da ArtGate - Fondazione Cariplo

La mia specializzazione e le attività che svolgo

Lo studio e l'approccio scientifico all'attività

Sono un convinto sostenitore della necessità di specializzazione nell’esercizio della professione per poter prestare un servizio effettivamente adeguato alle necessità di clienti e colleghi. L’attività professionale è divenuta sempre più articolata e variegata, connotata da uno spiccato tecnicismo e da una sempre maggiore formalità e complessità. A mio parere, quindi, è un’inutile e rischiosa presunzione pensare di poter svolgere qualsiasi attività della professione di commercialista. In altre parole, si rischia di fornire un servizio privo della dovuta accuratezza al cliente, con uno standard non consono rispetto alle prestazioni che penso sia necessario fornire.

Credo che per tutte le attività sia necessario unire alla pratica un robusto studio e un approccio scientifico alle questioni. A mio parere, l’esperienza e l’aggiornamento professionale devono essere sempre coniugati con un esame approfondito degli istituti generali e rapportando sempre il quotidiano a quanto elaborato dalla scienza accademica, per interrogarsi ogni volta sui problemi che si pongono e sulle possibili nuove soluzioni da trovare.

Identicamente, lo studio e l’approfondimento dottrinario si nutrono negli esempi portati dalla pratica quotidiana della professione.

In tal senso, cerco di praticare la professione in modo da riservarmi tempo per tornare a studiare e ad approfondire gli istituti generali, con particolare riferimento al diritto amministrativo e al diritto tributario. In relazione a questi ambiti del diritto ho avuto la possibilità di produrre lavori scientifici – segnalati nella pagina dedicata al mio curriculum – e ho la fortuna di collaborare all’Università di Bergamo agli insegnamenti istituzionali in qualità di tutor d’aula e di cultore della materia.

In conseguenza di tali considerazioni, ad esempio, abitualmente non esercito le attività di elaborazione dati o di consulenza lavorativa e aziendale: per questi servizi mi valgo di colleghi e altri professionisti che – nel corso del tempo – ho avuto la fortuna di conoscere e apprezzare e con i quali condivido i medesimi valori e opinioni.

Parimenti, sono convinto della necessità di seguire direttamente e personalmente tutte le questioni che mi vengono sottoposte e che decido di esaminare. Per questo motivo, ho bisogno di un tempo adatto per poter analizzare e studiare la questione e solitamente non accetto mandati con scadenze a breve termine.

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dott.ric. Emanuele Comi - via Nazionale, n. 75 - Calco (LC) mail: info@emanuelecomi.it    p.iva. 03352610137 c.f. CMO MNL 80H08 F133 L

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